In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui (introdotta dall’art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), l’ammontare delle ritenute omesse deve essere verificato in riferimento al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, a prescindere dal termine di scadenza previsto per il versamento, che rileva esclusivamente ai fini della individuazione del momento consumativo del reato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, 3^ sezione penale, con la sentenza 8 maggio 2017, n. 22140 (Presidente: P. Savani – Relatore: G. Liberati).