Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
La Sezione semplice, cui era stato assegnato il ricorso, aveva ravvisato un contrasto tra talune decisioni anteriori, che avrebbero escluso l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass. Sez. I n. 13664 del 1999; Cass. sez. I n. 12991 del 1999) e la successiva giurisprudenza, che avrebbe invece costantemente affermato il principio opposto (Cass. sez. VI-T n. 12076 del 2016; Cass. sez. VI-T n. 9933 del 2015; Cass. sez. trib. n. 19580 del 2014: Cass. sez. trib. n. 23121 del 2013; Cass. sez. trib. n. 8653 del 2011; Cass. sez. trib. n. 14033 del 2006).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019, osservando che la tesi della solidarietà è stata tradizionalmente fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito e che, alla stessa, fosse perciò <<in origine>> tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art. 1294 c.c., ha ritenuto di non condividere tale orientamento, sottolineando che la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, sia espressamente condizionata (anche dalla legge: art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) alla circostanza che non siano state operate le ritenute.