Con ordinanza dell’11 giugno 2019, la terza Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, evidenziando l’esistenza di contrasti interpretati della giurisprudenza di legittimità – in relazione alla nozione giuridica della “coltivazione” di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti – ha sollecitato un intervento di nomofilachia delle Sezioni Unite.
[Leggi di più…]Fini-Giovanardi di nuovo sotto la scure della Consulta
Con la sentenza n. 94 depositata il 6 maggio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, ha introdotto, esclusivamente in sede di conversione, l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che contiene una contravvenzione per l’inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. [Leggi di più…]
Stupefacenti, coltivazione e principio di offensività
La Corte di Cassazione, 6^ Sezione penale, con la sentenza n. 2618 depositata il 21 Gennaio 2016, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, va accertata l’offensività della condotta in concreto, che sussiste quando la pianta ha un’effettiva ed attuale capacità drogante.
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Droghe leggere, pena rideterminata alla luce della sentenza n. 32 della Corte Cost.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vengono investite della questione, ritenuta di particolare importanza e complessità e sulla quale si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali, relativa alla rideterminabilità in sede di esecuzione della pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe cc.dd. leggere con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e, in caso di risposta affermativa, con quali concrete modalità. [Leggi di più…]
Stupefacenti, fatto di lieve entità è reato autonomo
Con sentenza depositata il 5 marzo 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, come modificato dall’art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 2014, n. 10 disciplina un’autonoma fattispecie di reato concernente i “fatti di lieve entità”, la quale non è stata travolta dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale e conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le “droghe pesanti” o le “droghe leggere”.
Consulta, illegittima la legge Fini-Giovanardi
La Corte costituzionale, nella Camera di consiglio del 12 Febbraio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).
Fonte: ufficio stampa della Corte Costituzionale
Stupefacenti, prescrizione retroattiva per ipotesi di lieve entità
Con sentenza emessa l’8 gennaio 2014 la Sesta sezione della Corte di cassazione (Presidente A. S. Agro’, Relatore G. Leo) ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, configura un titolo autonomo di reato per fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni contenute nel medesimo art. 73, precisando che il più breve termine di prescrizione di sei anni previsto per tale reato ex art. 157 comma 1 cod. pen., debba applicarsi anche retroattivamente, a norma dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.
Misure cautelari, nuova pronuncia della Consulta
Con sentenza n. 231 depositata il 22 luglio 2011, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.