Da mesi il postino non consegnava la corrispondenza al signor G.G. di Ischia, ignaro questi del fatto che nome e cognome gli stessero giocando un brutto tiro. Per disposizione del Tribunale, infatti, tutta la corrispondenza diretta ad un imprenditore fallito, suo omonimo parente, veniva trasmessa al curatore del fallimento, come previsto dalla normativa all’epoca vigente. Senza andare troppo per il sottile, l’ufficio postale addetto al recapito, pensando solo di osservare quella severa disposizione, aveva preso a dirottare anche la corrispondenza del nostro G.G., del tutto estraneo alle vicende fallimentari, perseverando nella condotta anche dopo le rimostranze del diretto interessato. Intanto, però, si era diffusa nel paese la voce che fallito fosse proprio quest’ultimo, cui non restava che far valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
Con sentenza n. 198/08 del 23 maggio 2008, il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, in persona del Giudice Unico dott. Corrado D’Ambrosio, ha dichiarato “la responsabilità delle Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e del Responsabile dell’Ufficio Postale (…), nella illecita sottrazione e/o apertura della corrispondenza indirizzata all’attore…, ed ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall’attore, in conseguenza della condotta illecita di cui sopra e della diffusione di false notizie sul fallimento dell’istante medesimo, mediante pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dal giorno della domanda fino all’effettivo soddisfo”, nonché al pagamento delle spese processuali.