Con sentenza n. 1826 depositata il 17 gennaio 2014 la sesta sezione della Corte di Cassazione (Presidente L. Lanza, Relatore G. Fidelbo) ha affermato che l’astensione del difensore dalle udienze non può essere ricondotta all’interno dell’istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche delle udienze camerali nel giudizio di appello a seguito di abbreviato.