Il verbale di accertamento per guida pericolosa, siccome fondato su una valutazione costituente il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un’attività di elaborazione da parte degli stessi, è privo dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che le sue risultanze sono soggette al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastate anche con mezzi istruttori ordinari. Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D’Ascola), con la sentenza n. 15108 del 22 giugno 2010.