Sui criteri di calcolo delle scadenze processuali la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che la previsione della proroga al primo giorno non festivo di cui all’art. 155, 4° comma, c.p.c. non si applicasse ai termini da computarsi a ritroso (cfr., per i riferimenti giurisprudenziali, la risposta ad un quesito fornita su questo blog). Qualche dubbio, in dottrina e tra i giudici di merito, ha suscitato l’applicabilità del medesimo principio ai termini con scadenza nella giornata di sabato (con riferimento alla quale vale la proroga contemplata dall’art. 155, 5° comma, c.p.c.).
Con sentenza n. 14797 depositata il 30 giugno 2014, la Corte di Cassazione (Sez. III civ., Pres. Giovanni Battista Petti, Rel. Luigi Alessandro Scarano) ha ribadito il principio già più volte espresso ed ha colto altresì l’occasione per precisare con chiarezza che nel calcolo a ritroso lo slittamento al giorno precedente opera sia rispetto a quello festivo che a quello cadente di sabato.
Al riguardo si è da questa Corte invero in più di un’occasione affermato che l’art. 155, 4° co., c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo (v Cass., 29/11/1977, n. 5187) e l’art. 155, 5° co., c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera f, L. n. 263 del 2005) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7/5/2008, n. 11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163; Cass., 12/12/2003, n. 19041; Cass., 29/11/1977, n. 5187, e già Cass., 24/4/1982, n. 2540).
Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163, e già Cass. 24/4/1982, n. 2540).
Orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all’art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all’art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5° giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo – come detto – il dies a quo costituito dal giorno dell’udienza.
Orbene, con riferimento all’udienza pubblica del 28/2, il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. è nel caso scaduto il precedente venerdì 21/2.
Escluso il dies a quo (28/2), il 5° giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex art. 155, 4° co., c.p.c. al sabato 22/2, nonché ex art. 155, 5° co., c.p.c. (ai sensi dell’art. 58, comma 3, L. n. 69 del 2009 applicantesi a tutti i procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1°/3/2006) al suindicato venerdì 21/2.
La memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in cancelleria il 24/2 è pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato, con abbreviazione pertanto dell’intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso temporale minimo garantito – oltre che al giudice – alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 4/1/2011, n. 182).
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